La disciplina dei permessi visite mediche varia in base al settore, al profilo del lavoratore e al CCNL applicato. Non esiste un monte ore retribuito uguale per tutti: personale ATA, docenti, dipendenti pubblici e lavoratori privati seguono regole diverse.
Per l’azienda, individuare correttamente l’assenza permette di applicare il trattamento economico previsto, aggiornare i saldi e gestire il periodo di comporto. Il primo passaggio è verificare quale assenza utilizzare per la visita medica, distinguendola dalla malattia e dagli altri permessi contrattuali.
Punti chiave per lavoratori e datori di lavoro
- Il personale ATA dispone di 18 ore per anno scolastico, utilizzabili anche per terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
- Per i docenti non esiste il medesimo monte ore: la visita può essere gestita come malattia oppure attraverso altri permessi.
- Dal 2026, le dieci ore aggiuntive sono un permesso retribuito riservato ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 106/2025.
L’attestazione sanitaria, la richiesta e la causale registrata nelle presenze devono essere coerenti. Una visita effettuata non giustifica automaticamente qualsiasi modalità di assenza.
Personale ATA: come funzionano le 18 ore
L’articolo 69 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 riconosce al personale ATA fino a 18 ore per anno scolastico per visite, visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. La disposizione sostituisce l’articolo 33 del CCNL 2016-2018.

Fruizione oraria e giornaliera
Il permesso comprende anche i tempi di percorrenza necessari. Può essere utilizzato su base oraria oppure per l’intera giornata.
Con il conteggio su base oraria, tre ore di assenza riducono il saldo iniziale di 18 ore a 15. La fruizione su base giornaliera segue il criterio di imputazione previsto dal CCNL e non coincide necessariamente con le ore trascorse nella struttura sanitaria.
La richiesta deve essere presentata, di norma, con almeno tre giorni di preavviso. Per la fruizione oraria si applicano le incompatibilità con altri permessi orari previste dal CCNL, ferme le relative eccezioni.
Esaurimento del monte ore
L’orientamento ARAN O.A. CIR 2 dell’8 novembre 2018 chiarisce che, esaurite le 18 ore, il ricorso alla malattia richiede una patologia che determini incapacità lavorativa.
Il semplice appuntamento medico non produce questa condizione. Restano utilizzabili, quando ne ricorrono i presupposti, permessi personali, permessi brevi a recupero e altri istituti contrattuali.
Esaurire il saldo delle visite non trasforma automaticamente un esame diagnostico in un’assenza per malattia.
Docenti: quale assenza utilizzare per la visita specialistica
Per i docenti, la visita specialistica rientra nell’istituto della malattia, salvo la scelta di ferie o altri permessi. Le 18 ore previste per il personale ATA non si applicano ai docenti.
Permessi personali: differenze tra ruolo e supplenze
Per i docenti, le opzioni dipendono dalla durata e dalla tipologia del rapporto. I riferimenti sono l’articolo 15, comma 2, del CCNL 2006-2009 e l’art. 35 del CCNL 2019-2021.
Ai sensi dell’art. 35, il quadro dei permessi per motivi personali è il seguente.
| Profilo docente | Permesso disponibile | Trattamento |
|---|---|---|
| Tempo indeterminato | Fino a 3 giorni per anno scolastico | Retribuito |
| Contratto al 31 agosto o 30 giugno | Fino a 3 giorni per anno scolastico | Retribuito |
| Supplenza breve e saltuaria | Fino a 6 giorni per anno scolastico | Non retribuito |
La visita può rientrare tra i motivi personali, previa presentazione della documentazione prevista. La scelta incide sul saldo dei permessi, senza imputare la giornata alla malattia.
Permesso breve, ferie e malattia
L’articolo 16 del CCNL 2006-2009 consente il permesso breve ai docenti di ruolo e ai supplenti. Per i docenti, il limite giornaliero è di due ore e non può superare la metà dell’orario giornaliero individuale.
La concessione dipende dalla possibilità di sostituzione e le ore devono essere recuperate secondo le regole contrattuali.
Le ferie sono soggette alle condizioni previste per la loro fruizione. Se viene utilizzata la malattia, si applicano le conseguenze economiche e le regole sul periodo di conservazione del posto previste da questo istituto.
Altri comparti pubblici e settore privato
L’appartenenza al settore pubblico o privato modifica le regole applicabili. Anche all’interno del pubblico impiego, monte ore, preavviso e condizioni devono essere ricondotti al rispettivo comparto.
Funzioni Centrali e Funzioni Locali
Il CCNL Funzioni Centrali 2025-2027, firmato il 6 agosto 2026, disciplina all’articolo 23 le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Prevede 18 ore annue, con due ore ulteriori per chi ha compiuto 60 anni.
Nelle Funzioni Locali, l’articolo 33 del CCNL 2022-2024 conferma 18 ore annue, comprensive degli spostamenti. Il preavviso ordinario è di tre giorni, riducibile a 24 ore per comprovata urgenza o necessità.
Il chiarimento ARAN CFL2 del 2 agosto 2018 riguardava esclusivamente la prima applicazione: le 18 ore introdotte dal contratto del 21 maggio, efficace dal 22 maggio 2018, erano utilizzabili integralmente entro il 31 dicembre, senza riproporzionamento.
Commercio, metalmeccanici e altri contratti privati
Nel settore privato non esiste una disposizione generale che attribuisca a tutti 18 ore per visite mediche. Nei comparti commercio e metalmeccanici occorre distinguere le specifiche previsioni contrattuali dagli istituti ordinari.
In assenza di un permesso dedicato, possono essere utilizzati ROL, ferie o altre assenze ammesse dal contratto. La gestione dei permessi ROL richiede disponibilità del saldo e rispetto delle modalità di richiesta.
Le visite obbligatorie di sorveglianza sanitaria, organizzate nell’interesse della sicurezza sul lavoro, seguono una disciplina distinta dalle visite personali.
Quanto incidono sullo stipendio e sul comporto
Non esiste una trattenuta in euro uguale per ogni visita specialistica. L’eventuale importo dipende dall’istituto utilizzato, dal contratto applicato e dalle voci retributive interessate.
Quando l’assenza del dipendente pubblico è registrata come malattia, si applica l’articolo 71, comma 1, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008. Nei primi dieci giorni di ciascun evento, salvo le esclusioni previste, resta il trattamento fondamentale, mentre possono essere ridotte le componenti accessorie interessate.
La giornata rientra inoltre nel periodo di conservazione del posto previsto durante la malattia.
Per i permessi dedicati alle visite, l’assimilazione alla malattia e le deroghe economiche dipendono dal rispettivo CCNL. Nel caso ATA, la fruizione oraria non subisce la decurtazione prevista per i primi dieci giorni, ma resta rilevante ai fini del calcolo di questo periodo.
La gestione del certificato di malattia deve quindi restare distinta dalla semplice registrazione di un appuntamento sanitario. Anche un’assenza retribuita può incidere su questo limite: i due aspetti richiedono controlli separati.
Le dieci ore aggiuntive e le altre tutele specifiche
Dal 1° gennaio 2026, la Legge 106/2025 sui permessi sanitari riconosce dieci ore annue aggiuntive retribuite ai dipendenti pubblici e privati che rientrano nei requisiti stabiliti.
La tutela riguarda patologie oncologiche in fase attiva o follow-up precoce, oppure malattie invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità almeno pari al 74%. È prevista anche per i genitori lavoratori di figli minori nelle medesime condizioni.
Le ore servono per visite, esami, analisi e cure frequenti, sulla base della prescrizione medica e dell’attestazione di presenza. Non costituiscono un beneficio generalizzato per ogni appuntamento sanitario.
Questa causale deve restare separata dai permessi previsti dalla Legge 104, che hanno requisiti e finalità differenti. L’accompagnamento di un familiare non attribuisce automaticamente il diritto a utilizzare permessi destinati alle visite del dipendente.
Anche la donazione di sangue segue una tutela autonoma: alle condizioni di legge, spetta una giornata di riposo retribuito. I permessi per donazione di sangue non devono essere scalati dal monte ore delle visite o dai ROL.
Richiesta, attestazione e registrazione nelle presenze
Una procedura corretta collega comunicazione preventiva, documentazione e registrazione amministrativa. L’ufficio paghe deve ricevere dati completi prima della chiusura mensile.

Quali documenti presentare
Nel pubblico impiego, l’articolo 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001 richiede un’attestazione di presenza con l’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura pubblica o privata.
Nel settore privato, il lavoratore deve verificare il CCNL applicato e le procedure aziendali per sapere quale documentazione presentare.
Il documento può essere inoltrato dal dipendente o trasmesso dal medico via posta elettronica. La prenotazione prova l’appuntamento, ma non l’effettiva presenza.
Per giustificare analisi del sangue, ecografie o altri accertamenti serve il documento che conferma la prestazione effettuata. Se ricorre anche un’incapacità lavorativa, occorre la certificazione richiesta per la malattia.
Come organizzare il flusso aziendale
La richiesta deve indicare data, durata prevista e istituto utilizzato. Eventuali variazioni devono raggiungere l’amministrazione attraverso un canale tracciabile: un messaggio informale al responsabile non garantisce l’aggiornamento delle paghe.
Prima dell’elaborazione, occorre allineare autorizzazione, timbrature, saldo, cedolino e dati previdenziali, quando pertinenti. Per part-time e rapporti a termine si applicano gli eventuali criteri contrattuali di riproporzionamento.
L’accesso alla documentazione sanitaria va limitato agli incaricati. Referti e diagnosi non necessari non devono circolare tra uffici.
Nel nostro Studio coordiniamo questi aspetti nella gestione del personale e delle paghe. Per impostare una procedura aziendale coerente, Richiedi una consulenza.
Domande frequenti sui permessi per visite mediche
Le analisi del sangue danno diritto alla malattia?
Non automaticamente. Il prelievo può essere coperto dal permesso per esami diagnostici, quando previsto, oppure da un altro istituto utilizzabile, come per una visita specialistica. La malattia richiede i relativi presupposti; l’attestazione del laboratorio documenta la presenza, ma non prova necessariamente l’incapacità lavorativa.
La visita in una struttura privata è giustificabile?
Sì. Anche una visita specialistica presso una struttura privata può essere giustificata. Nel pubblico impiego, l’attestazione può essere rilasciata da un medico o da una struttura privata e deve riportare gli elementi necessari, compreso l’orario. La natura privata della struttura non esclude, da sola, il riconoscimento dell’assenza.
Un docente può evitare il conteggio come malattia?
Sì, per una visita specialistica può utilizzare un permesso personale, un permesso breve o le ferie, nel rispetto delle rispettive condizioni. La scelta deve risultare dalla richiesta e dalla registrazione dell’assenza, senza sostituzioni automatiche tra causali che producono effetti economici differenti.
Una gestione corretta tutela il rapporto di lavoro
La corretta gestione dei permessi per visite mediche parte dalla qualificazione dell’assenza: contratto, profilo professionale e documentazione determinano il trattamento applicabile.
Per il lavoratore significa utilizzare la tutela appropriata; per l’azienda significa mantenere coerenti presenze, saldi e cedolino. Una procedura tracciabile riduce rettifiche e contestazioni, senza richiedere informazioni sanitarie estranee all’amministrazione del rapporto.