Premessa normativa
La Legge n. 199/2025 (c.d. Legge di Bilancio 2026), modificando l’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005, ha introdotto, a
decorrere dal 1° luglio 2026, un nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i
lavoratori dipendenti del settore privato, in sostituzione del precedente sistema dell’adesione tacita.
Il Ministero del Lavoro e la COVIP hanno fornito le prime indicazioni operative rispettivamente tramite FAQ
pubblicate sul Portale sulla Previdenza Complementare e con due Deliberazioni datate 19 e 23 giugno 2026.
A chi si applica
Il nuovo meccanismo riguarda esclusivamente i lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2026, e si applica sia ai
dipendenti di prima assunzione sia, con alcuni adattamenti, ai dipendenti già titolari di precedenti rapporti di lavoro privato (“riassunti”).
Non riguarda invece:
- i dipendenti già in forza in azienda, se non interessati da una nuova assunzione dopo il 30 giugno 2026;
- i lavoratori assunti entro il 30 giugno 2026, per i quali resta ferma la disciplina previgente (adesione tacita
nel primo semestre); - i lavoratori domestici;
- i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni (salvo proroga che ne determini il
superamento); - gli intermittenti, salvo diversa indicazione del decreto attuativo di prossima emanazione.
Come funziona il meccanismo di adesione automatica
Per ogni nuovo assunto rientrante nell’ambito di applicazione, in assenza di una scelta espressa entro 60 giorni dalla data di assunzione, si attiva automaticamente il conferimento alla previdenza complementare.
Principali novità rispetto alla disciplina precedente:
- oltre al TFR, l’adesione automatica comporta ora anche il versamento della contribuzione a carico di datore
di lavoro e lavoratore, nella misura prevista dagli accordi collettivi applicabili; - le quote di TFR e contribuzione da versare ricomprendono anche quelle maturate dalla data di assunzione
fino alla scadenza dei 60 giorni (versamento retroattivo); - i versamenti confluiscono al fondo a partire dal mese successivo alla scadenza del termine dei 60 giorni.
Eccezioni all’obbligo di versamento della contribuzione:
- se il CCNL/accordo collettivo prevede che non vengano effettuati versamenti contributivi durante il periodo
di prova, il TFR viene comunque versato dal giorno dell’assunzione, mentre i contributi partiranno solo dopo il superamento della prova; - i lavoratori con retribuzione annua lorda inferiore all’assegno sociale (€ 7.101,12 per il 2026) possono
dichiarare, entro 60 giorni, di non voler versare la contribuzione a proprio carico (resta comunque dovuta
quella datoriale).
Individuazione del fondo pensione di destinazione
Il datore di lavoro deve individuare il fondo di riferimento sulla base dei contratti collettivi applicati in azienda
(nazionali, territoriali o aziendali).
- in presenza di più forme pensionistiche di riferimento, prevale quella individuata da accordo aziendale o, in mancanza, quella a cui risulta iscritto il maggior numero di dipendenti;
- in assenza di indicazioni nei contratti collettivi, la forma residuale di destinazione è il Fondo Pensione Nazionale COMETA, al quale confluisce l’intero TFR, senza contribuzioni datoriali o del lavoratore.
Obblighi informativi del datore di lavoro
Al momento dell’assunzione, il datore di lavoro deve consegnare al neoassunto un’informativa dettagliata su: accordi collettivi applicabili, funzionamento del meccanismo di adesione automatica, forma pensionistica di destinazione, opzioni disponibili e relativa tempistica.
Il lavoratore deve inoltre restituire, entro 60 giorni dall’assunzione, un modulo per la scelta di destinazione del TFR (nuovo modello “TFR2” aggiornato), dichiarando se si tratta di prima assunzione o di riassunzione e, in quest’ultimo caso, la propria situazione previdenziale pregressa.
Il Ministero del Lavoro non ha ancora pubblicato i modelli ufficiali definitivi: nel frattempo Mefop ha reso
disponibili un fac-simile di informativa e un modulo provvisorio, che il nostro studio è in grado di personalizzare
con i dati della Vostra azienda.
Cosa fare in pratica per ogni nuova assunzione dal 1° luglio 2026
- Verificare se il CCNL/accordi applicati individuano già un fondo pensione di riferimento.
- Consegnare al neoassunto l’informativa obbligatoria, contestualmente all’assunzione.
- Raccogliere la dichiarazione del lavoratore su prima assunzione/riassunzione e situazione previdenziale pregressa.
- Far restituire, entro 60 giorni, il modulo di scelta compilato (TFR2 aggiornato).
- Monitorare la scadenza dei 60 giorni per attivare correttamente i versamenti in caso di adesione automatica.
Come vi supportiamo
Il nostro studio predisporrà, per ogni Vostra nuova assunzione dal 1° luglio 2026, la documentazione necessaria
(informativa e modulo di scelta) personalizzata con i dati aziendali, e Vi supporterà nell’individuazione del fondo
pensione di riferimento in base al CCNL applicato e nella gestione dei relativi adempimenti e scadenze.
Domande frequenti su TFR e previdenza complementare dal 1° luglio 2026
Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori dipendenti del settore privato neoassunti si applica il meccanismo dell’adesione automatica alla previdenza complementare. Il lavoratore ha 60 giorni dalla nuova assunzione per scegliere per iscritto se aderire a un fondo pensione o mantenere il TFR presso il datore di lavoro.
Se non viene presentata alcuna scelta entro il termine previsto, il TFR maturando viene destinato alla forma pensionistica collettiva individuata secondo il contratto collettivo applicato dall’azienda. La disciplina non riguarda i lavoratori domestici. Per gli adempimenti collegati alla gestione del personale è possibile consultare la pagina dedicata ai nostri servizi di consulenza del lavoro.
No. La nuova procedura riguarda principalmente il lavoratore che viene assunto per la prima volta, dal 1° luglio 2026, presso un datore di lavoro privato.
Chi è già stato iscritto a una forma di previdenza complementare con conferimento del TFR, in occasione di una nuova assunzione, deve comunicare entro 60 giorni quale fondo dovrà ricevere il TFR maturando. In questo caso, il lavoratore non può scegliere di lasciarlo presso il nuovo datore di lavoro, salvo che la precedente posizione previdenziale sia stata completamente riscattata.
In assenza di una scelta espressa, il TFR viene trasferito alla forma pensionistica collettiva prevista dal CCNL o dagli accordi applicati in azienda. Se sono presenti più fondi contrattuali, la destinazione segue il fondo con il maggior numero di iscritti tra i dipendenti dell’impresa.
Quando non esistono accordi o contratti collettivi applicabili, il TFR confluisce nella forma pensionistica residuale individuata dalla normativa. Il datore di lavoro deve conservare la documentazione relativa all’informazione fornita e alla scelta effettuata dal dipendente.
La distinzione tra prima assunzione e nuova assunzione è determinante: le conseguenze sulla destinazione del TFR non sono le stesse.
Sì, ma la scelta deve essere effettuata in forma scritta entro 60 giorni, nei casi in cui la normativa consente di optare per il mantenimento del TFR presso il datore di lavoro.
La mancata risposta non equivale, quindi, alla conservazione del TFR in azienda. Per i lavoratori alla prima assunzione dal 1° luglio 2026, il silenzio produce l’adesione automatica alla previdenza complementare, con destinazione del TFR al fondo previsto dalle regole applicabili.
Dal periodo d’imposta 2026, il limite annuo dei contributi deducibili aumenta da 5.164,57 euro a 5.300 euro.
Nel nuovo limite rientrano i contributi versati dal lavoratore, quelli a carico del datore di lavoro e i versamenti effettuati per familiari fiscalmente a carico. Il TFR destinato al fondo pensione non concorre al calcolo di questo tetto di deducibilità.
La verifica deve essere coordinata con l’elaborazione paghe, le certificazioni fiscali e la documentazione del fondo, in modo che i dati riportati nei cedolini e nella Certificazione Unica siano coerenti.
La disciplina introduce maggiore flessibilità nelle modalità di erogazione della prestazione. Tra le novità indicate rientra la possibilità di ricevere in capitale fino al 60% del montante maturato, oltre a una rendita di durata definita, calcolata sulla base della vita attesa residua e delle tavole demografiche ISTAT.
La scelta concreta dipende dalla posizione individuale, dal fondo di appartenenza e dalle condizioni previste al momento del pensionamento. Per una valutazione integrata degli aspetti contrattuali, contributivi e amministrativi, l’azienda può richiedere una consulenza allo Studio Trotta, con sede a Roma e assistenza anche online per imprese e professionisti in tutta Italia.
L’azienda deve informare il lavoratore sulle opzioni disponibili, raccogliere la scelta in forma scritta entro il termine di 60 giorni e gestire correttamente la destinazione del TFR in caso di mancata opzione. Il dato deve essere trasferito al payroll e mantenuto coerente con il contratto di assunzione, il cedolino e gli eventuali flussi verso il fondo pensione.
Per evitare errori, è opportuno predisporre una procedura interna che individui le scadenze, la modulistica, il soggetto responsabile della raccolta e l’archiviazione delle comunicazioni. Le indicazioni istituzionali sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.