Per una PMI, autorizzare il lavoro da remoto estero può modificare gli obblighi dell’impresa, anche se contratto e retribuzione restano invariati. Le verifiche cambiano tra lavoro dipendente e attività autonoma e dipendono da Paese, durata e modalità effettive dello smart working.
La durata del soggiorno conta, ma non determina da sola la tassazione applicabile. Prima dell’autorizzazione, la PMI deve svolgere una verifica preventiva della conformità normativa e considerare il contratto di lavoro. Vanno valutati gli obblighi del lavoratore da remoto e del datore di lavoro, definendo una procedura documentata.
Punti chiave
- Prima di autorizzare il lavoro da remoto dall’estero, la PMI deve raccogliere Paese, durata, calendario e mansioni, formalizzare l’accordo e verificare gli obblighi applicabili.
- La soglia dei 183 giorni non determina da sola la residenza fiscale o l’esenzione dalle imposte nello Stato ospitante: contano anche la normativa locale, il luogo di lavoro e la convenzione applicabile.
- Fiscalità e previdenza sociale seguono regole distinte. Il certificato A1 riguarda la legislazione previdenziale e non risolve la doppia imposizione né autorizza a lavorare all’estero.
- Il lavoro svolto fuori dall’Italia può comportare obblighi per l’impresa, tra cui registrazioni, ritenute, contributi e verifiche sul rischio di stabile organizzazione; un EOR non elimina automaticamente responsabilità e rischi.
- Una procedura documentata, con presenze e variazioni comunicate tempestivamente, aiuta a mantenere coerenti autorizzazione, rapporto di lavoro e gestione delle paghe.
Lavoro da remoto dall’estero: le verifiche preliminari
La richiesta del dipendente va valutata prima dell’inizio e deve contenere informazioni sufficienti per stimare obblighi e costi. Il lavoratore da remoto deve comunicare destinazione e calendario: un’autorizzazione generica a lavorare «da qualsiasi Paese» impedisce all’azienda di effettuare le verifiche necessarie.

Paese, durata e attività effettiva
Occorre conoscere Paese di destinazione, cittadinanza, residenza, date previste e calendario delle giornate lavorative. Contano anche mansioni, rapporti con clienti locali, poteri negoziali e disponibilità di un ufficio.
Una workcation, cioè un soggiorno temporaneo per esigenze personali, presenta caratteristiche diverse da un trasferimento stabile. La qualificazione previdenziale del distacco richiede condizioni specifiche in materia di previdenza sociale, illustrate dall’INPS sui lavoratori nell’UE, e non dipende dal nome attribuito all’accordo.
Accordo scritto e responsabilità operative
L’accordo deve indicare luoghi autorizzati, durata, orario, reperibilità, strumenti, disconnessione e modalità di rientro. Nel lavoro dipendente, il contratto di lavoro e i relativi adempimenti non si applicano automaticamente a un autonomo. La valutazione deve considerare il diritto del lavoro pertinente e il rapporto effettivo.
Vanno disciplinati anche sicurezza, protezione dei dati e obbligo di comunicare variazioni. Quando si applica la disciplina italiana dello smart working, occorre gestire accordo individuale, informativa sui rischi e comunicazione telematica. Visto di ingresso e permesso di soggiorno vanno verificati separatamente. Nessuno dei due sostituisce gli obblighi aziendali o dimostra, da solo, il diritto di lavorare nel Paese ospitante.
Residenza fiscale: perché i 183 giorni non bastano
La residenza fiscale individua lo Stato che può tassare il reddito complessivo del lavoratore. La normativa interna e l’eventuale convenzione internazionale possono incidere sulla tassazione.
I criteri italiani dal 2024
Dal 1° gennaio 2024, l’articolo 2 del TUIR considera residenti le persone per le quali ricorre almeno uno dei criteri previsti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Rilevano la residenza ai sensi del codice civile, il domicilio in Italia oppure la presenza fisica nel Paese, anche per frazioni di giorno. Per il domicilio sono centrali le relazioni personali e familiari.
La maggior parte dell’anno corrisponde ad almeno 183 giorni, oppure 184 negli anni bisestili. L’iscrizione anagrafica costituisce una presunzione superabile con prova contraria, come chiarisce la circolare sulla residenza fiscale. Questi criteri si riferiscono alla disciplina italiana introdotta dal 2024: prima di applicarli, è opportuno verificarne l’aggiornamento.
Trasferimento e possibile doppia residenza
L’iscrizione all’AIRE, da sola, non dimostra la perdita della residenza fiscale italiana. Occorre valutare i fatti e i collegamenti mantenuti con l’Italia.
Il Paese estero potrebbe considerare residente lo stesso lavoratore in base alle proprie regole. In caso di doppia residenza, la convenzione applicabile può prevedere criteri successivi, come l’abitazione permanente, il centro degli interessi vitali e il soggiorno abituale.
La residenza fiscale va quindi ricostruita sulla base di documenti coerenti, senza basarsi soltanto sull’indirizzo comunicato dal dipendente.
Tassazione dello stipendio e doppia imposizione
La residenza fiscale e il luogo di svolgimento dell’attività rispondono a domande diverse. Queste regole sulla retribuzione riguardano il lavoro dipendente; per un autonomo, qualificazione del reddito e obblighi possono essere diversi. Anche se lo stipendio è pagato da un’impresa italiana, possono sorgere obblighi fiscali all’estero.
La clausola convenzionale dei 183 giorni
Molte convenzioni considerano lo Stato in cui il lavoro viene svolto materialmente. L’eccezione per soggiorni brevi va verificata trattato per trattato e richiede generalmente tre condizioni: permanenza entro la soglia prevista, datore non residente nello Stato ospitante e remunerazione non sostenuta da una stabile organizzazione locale.
Il periodo per conteggiare i giorni varia secondo il trattato: può riferirsi all’anno fiscale oppure a un intervallo di dodici mesi.
Restare all’estero meno di 183 giorni non esclude automaticamente imposte locali, registrazioni del datore o adempimenti previdenziali.
Ritenute, credito d’imposta e documentazione
Per il lavoratore da remoto, l’impresa deve verificare se occorra registrarsi come datore, applicare ritenute locali o coordinare la busta paga tra i due Paesi.
La tassazione del reddito nei due Paesi va valutata per verificare l’eventuale doppia imposizione. La doppia imposizione si gestisce secondo la convenzione e la normativa applicabile, anche tramite il credito d’imposta quando spettante.
È necessario conservare certificati di residenza, calendari delle presenze e attestazioni delle imposte estere. La gestione delle paghe italiane va coordinata con il professionista incaricato nel Paese ospitante.
Previdenza sociale e certificato A1
Fiscalità e previdenza seguono regole autonome. Un lavoratore può essere fiscalmente residente in uno Stato e soggetto alla legislazione di sicurezza sociale di un altro.

Attività temporanea o abituale in più Stati
Nel coordinamento europeo, per il lavoro dipendente, il Regolamento 883/2004 prevede l’applicazione della legislazione di un solo Stato alla volta. La regola generale collega i contributi al luogo di lavoro, fatte salve le eccezioni previste.
Il distacco dei lavoratori può mantenere la copertura nello Stato di provenienza, normalmente fino a 24 mesi, se sono rispettati i requisiti applicabili. Il lavoro abituale in più Stati richiede invece di valutare la distribuzione dell’attività.
Per il dipendente, una quota sostanziale di attività nello Stato di residenza, indicativamente almeno il 25%, rileva nell’applicazione delle regole ordinarie. Per gli autonomi, i criteri vanno valutati in base alla posizione individuale e agli Stati coinvolti.
Che cosa certifica il documento A1
Il modello A1 attesta quale legislazione di previdenza sociale si applica nel quadro di coordinamento pertinente. La procedura INPS per il certificato A1 va seguita in base alla fattispecie concreta, verificando l’istituzione competente.
Il documento non determina la residenza fiscale, non autorizza l’ingresso nel Paese e non elimina gli obblighi lavoristici locali.
Fuori dal coordinamento europeo, occorre esaminare gli accordi bilaterali di sicurezza sociale. In assenza di accordo, possono sorgere obblighi contributivi in entrambi i Paesi.
L’accordo quadro sul telelavoro transfrontaliero
L’accordo quadro europeo sul telelavoro transfrontaliero (framework agreement) è operativo dal 1° luglio 2023. L’Italia vi partecipa dal 1° gennaio 2024.
A determinate condizioni, consente di restare nel sistema di previdenza sociale dello Stato del datore quando il dipendente telelavora dallo Stato di residenza per almeno il 25%, ma meno del 50% del tempo complessivo.
La deroga in materia di sicurezza sociale richiede una domanda e il rispetto dei requisiti. Prima di applicarla, occorre verificare l’adesione di entrambi gli Stati, la residenza del dipendente e la percentuale di telelavoro. La documentazione ufficiale sull’accordo quadro permette di controllare condizioni e adesioni.
Non è una copertura generale per soggiorni itineranti o lavoro svolto integralmente all’estero. Occorre verificare anche le attività svolte in altri Stati e la struttura del rapporto.
Per la PMI, la distribuzione programmata delle giornate deve corrispondere alle presenze effettive. Se la quota di telelavoro cambia in modo stabile, serve una nuova verifica prima di continuare ad applicare il regime autorizzato.
La deroga è esclusivamente previdenziale: non modifica automaticamente la tassazione dello stipendio né determina la residenza fiscale o gli obblighi del datore nel Paese estero.
Stabile organizzazione, norme locali ed EOR
Il lavoro svolto all’estero può avere conseguenze anche per l’impresa. La valutazione comprende la tassazione societaria e la disciplina del rapporto.
Quando esaminare il rischio aziendale
La valutazione della stabile organizzazione dipende dai fatti, dalle funzioni svolte, dalla disponibilità dei locali e dalle norme e convenzioni applicabili. Un ufficio domestico utilizzato stabilmente o l’esercizio abituale di poteri negoziali possono richiedere un’analisi.
Un soggiorno breve non esclude automaticamente il rischio. Anche il contratto di lavoro deve riflettere le mansioni effettive.
Vanno verificate le norme inderogabili locali di diritto del lavoro, incluse, ove pertinenti, quelle su salario minimo e convenzione collettiva. Il distacco lavoristico e quello in materia di previdenza sociale restano qualificazioni distinte, con presupposti propri.
Che cosa fa un Employer of Record
Un Employer of Record, o EOR, può assumere il lavoratore da remoto tramite un soggetto locale e gestire gli adempimenti connessi al rapporto nel Paese interessato.
Può essere utile quando la PMI intende inserire personale stabilmente all’estero senza costituire subito una società locale. Prima dell’incarico, occorre verificarne la legittimità e valutare la natura del rapporto, autonomo o dipendente, oltre alle autorizzazioni e alle responsabilità.
Il preventivo deve distinguere commissione del servizio, retribuzione, contributi, benefici e oneri eventuali. L’Employer of Record non elimina automaticamente rischi fiscali o responsabilità, né sostituisce l’analisi della fiscalità dell’attività aziendale.
Paghe e procedura interna: mantenere coerenti i dati
Per il lavoro dipendente, la gestione dello smart working dall’estero richiede continuità tra autorizzazione, attività effettiva e busta paga. Paese di lavoro, giornate, mansioni e variazioni devono essere comunicati tempestivamente all’amministrazione prima dell’elaborazione delle paghe.
Il domicilio fiscale deve essere aggiornato correttamente per gli adempimenti italiani. Le addizionali territoriali non dipendono dalla sede dell’impresa: occorre verificare i riferimenti temporali applicabili, oltre a saldo, acconto e conguaglio.
Anche spese e rimborsi richiedono una qualificazione preventiva. La scelta personale di lavorare dall’estero non trasforma automaticamente viaggio e soggiorno in una trasferta aziendale.
La procedura può riguardare anche il lavoratore da remoto autonomo, con gli adattamenti necessari: inquadramento, adempimenti e paghe non sono identici a quelli dei dipendenti. In entrambi i casi, la conformità normativa richiede di valutare gli obblighi applicabili.
La procedura può essere organizzata in cinque passaggi:
- Raccogliere richiesta, destinazione, calendario e documenti del lavoratore.
- Verificare fiscalità, previdenza sociale, diritto al lavoro e obblighi locali; coinvolgere un consulente qualificato nel Paese ospitante quando occorre interpretare le norme locali.
- Formalizzare il contratto di lavoro, le responsabilità e gli adempimenti necessari; valutare, se opportuno, un Employer of Record.
- Trasmettere tempestivamente presenze e variazioni mensili ai professionisti incaricati.
- Riesaminare la posizione in caso di proroga, trasferimento o nuove mansioni.
L’esternalizzazione delle paghe non trasferisce ogni responsabilità: il datore deve fornire informazioni complete e tempestive.
I nostri servizi di consulenza del lavoro comprendono gestione del personale, adempimenti e distacchi. Lo Studio Trotta affianca imprese di Roma, delle Marche, nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro e Urbino, e di tutta Italia.
Una gestione documentata tutela la PMI
La gestione del lavoro da remoto dall’estero dipende da Paese, durata, residenza fiscale e modalità di lavoro. È importante distinguere tra lavoro dipendente e autonomo per garantire la conformità normativa su contratto, imposte e contributi.
Prima di autorizzare o prorogare il soggiorno, è opportuno coinvolgere professionisti qualificati per valutazioni fiscali, previdenziali o locali.
Richiedi una consulenza presentando contratto, mansioni, Paese di destinazione e calendario previsto, per impostare gli adempimenti sulla situazione effettiva.
Domande frequenti sul lavoro da remoto dall’estero
Il dipendente può trasferirsi senza informare l’azienda?
L’azienda deve essere informata e autorizzare il cambiamento del Paese prima che il lavoratore da remoto inizi l’attività. La scelta può incidere su contributi, ritenute, sicurezza e permessi. L’accordo dovrebbe indicare i luoghi autorizzati e prevedere la comunicazione di eventuali variazioni.
Il certificato A1 evita la doppia imposizione fiscale?
No. L’A1 riguarda esclusivamente la legislazione previdenziale applicabile. La tassazione dello stipendio va verificata in base alla residenza fiscale, al luogo di lavoro, alla convenzione applicabile e alla situazione concreta.
Qual è la differenza tra lavoro dipendente e attività autonoma?
Gli obblighi del datore di lavoro e quelli di un committente non sono intercambiabili. Occorre verificare la qualificazione effettiva del rapporto, senza basarsi solo sul contratto.
Un visto di ingresso o un permesso di soggiorno per nomadi digitali risolve gli obblighi della PMI?
No. Il visto di ingresso e il permesso di soggiorno regolano l’ingresso e la permanenza secondo le norme del Paese. Non esonerano automaticamente il datore da registrazioni, ritenute, contributi o obblighi previsti dalla normativa locale del lavoro. L’azienda deve verificare questi aspetti separatamente.