La visita fiscale al dipendente richiede la reperibilità dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, tutti i giorni, anche sabato, domenica e festivi. Gli orari coincidono per dipendenti pubblici e privati; l’allineamento risale al dicembre 2023, non al 2026.
Quando gestisci un’assenza per malattia, ti consiglio di distinguere il controllo medico, gli effetti economici e le eventuali conseguenze disciplinari. Questa distinzione evita di trasformare un’irreperibilità in una trattenuta o in una contestazione automatica.
Fasce di reperibilità per dipendenti pubblici e privati
Il lavoratore deve essere reperibile al domicilio comunicato fin dal primo giorno di malattia, negli orari previsti. L’obbligo riguarda anche le giornate nelle quali non avrebbe dovuto lavorare.
Gli orari sono uguali nei due settori. Le fasce orarie sono dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
| Settore | Mattina | Pomeriggio | Giorni |
|---|---|---|---|
| Dipendenti privati | dalle 10:00 alle 12:00 | dalle 17:00 alle 19:00 | Tutti, compresi festivi |
| Dipendenti pubblici | dalle 10:00 alle 12:00 | dalle 17:00 alle 19:00 | Tutti, compresi festivi |
Per i dipendenti pubblici, il riferimento per l’allineamento degli orari è la comunicazione INPS sulle fasce di reperibilità, successiva alla sentenza del TAR Lazio n. 16305/2023.
Per l’azienda, quindi, il calendario lavorativo non determina quello dei controlli: anche una domenica compresa nella prognosi resta soggetta agli orari previsti, compresi i festivi. La fascia pomeridiana va dalle 17:00 alle 19:00. Anche un certificato di breve durata può comportare un controllo.
Gli esoneri sono limitati ai casi previsti dalla normativa e dipendono dai requisiti applicabili al settore e dalla documentazione sanitaria. L’invalidità pari o superiore al 67% non comporta da sola un’esenzione automatica.

È utile riportare questi orari nella procedura interna sulle assenze. Un’informazione chiara aiuta il personale a rispettare gli obblighi e permette ai responsabili di gestire le comunicazioni senza interpretazioni diverse tra reparti.
Chi richiede la visita fiscale e quali limiti ha l’azienda
Le visite fiscali possono essere disposte dall’INPS oppure richieste dal datore di lavoro. Il certificato del medico curante non impedisce un successivo accertamento con visita medica di controllo per malattia.
Richiesta tramite il portale INPS
Il datore accede al portale INPS per richiedere il controllo, usando le abilitazioni previste o rivolgendosi a un intermediario autorizzato. La procedura permette di indicare il lavoratore, l’indirizzo e la fascia richiesta.
Per il datore privato che richiede la visita, il controllo è a pagamento. Il costo va distinto dai compensi riconosciuti ai medici: l’importo per la prestazione professionale non coincide necessariamente con quanto addebitato all’impresa.
Nella gestione del personale, consiglio di assegnare la richiesta a un referente preciso. Occorre poi conservare la ricevuta e seguire l’esito, evitando richieste duplicate.
Controllo medico e poteri del datore
L’azienda può chiedere il controllo, ma l’accertamento sanitario compete all’Istituto: il medico fiscale valuta le condizioni durante il controllo domiciliare. Il datore non può sostituire la valutazione medica con un proprio giudizio sulla malattia.
La visita fiscale segue una procedura distinta dalle prestazioni o dalle certificazioni dei servizi sanitari territoriali, come quelle dell’ASL.
La richiesta deve rispondere a un’esigenza di verifica, senza diventare uno strumento di pressione sistematica. Le assenze ricorrenti richiedono una gestione documentata, non conclusioni anticipate sull’attendibilità del dipendente.

Certificato e domicilio: due adempimenti da coordinare
Il certificato telematico avvia la gestione dell’evento, ma non esaurisce le comunicazioni necessarie. Lavoratore, azienda e Istituto hanno ruoli distinti.
Attestato, protocollo e tutela dei dati sanitari
Il medico curante trasmette il certificato medico all’Istituto. Al datore interessa l’attestato, che contiene le informazioni amministrative sull’assenza senza riportare la diagnosi.
Il lavoratore deve inoltre comunicare l’assenza secondo il contratto collettivo e le procedure applicabili. La trasmissione telematica del medico non sostituisce l’avviso all’azienda.
Consiglio di collegare il protocollo al corretto evento nel sistema presenze, distinguendo certificato iniziale e prosecuzione. La gestione del certificato telematico di malattia deve poi restare coerente con i dati utilizzati per il cedolino.
L’accesso va limitato alle persone autorizzate. Referti, esami e dettagli clinici non devono entrare nel fascicolo ordinario del personale soltanto perché riguardano un’assenza.
Come comunicare un cambio di indirizzo
In caso di cambio di domicilio durante la prognosi, il nuovo indirizzo va comunicato tempestivamente all’INPS tramite lo “Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo”.
La comunicazione all’Istituto non sostituisce quella al datore, che segue le modalità previste per il rapporto di lavoro.
Sul piano pratico, l’indirizzo deve consentire al medico di individuare l’abitazione. Civico, interno e indicazioni utili all’accesso non sono dettagli secondari: un recapito incompleto può impedire il controllo.
Assenza alla visita: convocazione, giustificazioni e sanzioni
L’irreperibilità non dimostra, da sola, che la malattia sia falsa. Avvia però una procedura in cui il lavoratore deve spiegare e documentare l’assenza.
Cosa fare dopo il mancato controllo
Se non trova il lavoratore, il medico può lasciare un invito alla visita ambulatoriale. I passaggi operativi per il dipendente sono questi:
- Leggere l’invito e rispettare la convocazione indicata.
- Raccogliere i documenti che dimostrano il motivo dell’assenza e la sua collocazione temporale.
- Presentare le giustificazioni all’Istituto e gestire separatamente le comunicazioni richieste dall’azienda.
La circolare INPS n. 145 del 28 giugno 1993 prevede la presentazione della documentazione giustificativa entro dieci giorni dall’assenza. Partecipare alla visita ambulatoriale non cancella automaticamente la precedente irreperibilità.
Come si riduce l’indennità
Per i lavoratori tutelati dall’indennità, le conseguenze previdenziali sono graduate.
| Assenza ingiustificata | Conseguenza sull’indennità |
|---|---|
| Prima | Perdita dell’indennità, pari al 100%, fino a dieci giorni di calendario dall’inizio dell’evento |
| Seconda | Riduzione del 50% per il periodo residuo |
| Terza | Perdita totale dalla data della terza assenza |
La prima conseguenza riguarda l’inizio dell’evento, non soltanto il giorno del controllo. La terza comporta la perdita totale dell’indennità dalla data dell’ulteriore assenza.
Quando interviene il procedimento disciplinare
Le sanzioni disciplinari richiedono una valutazione distinta, nel rispetto della procedura e del CCNL. Il licenziamento non scatta automaticamente alla terza assenza.
La riduzione dell’indennità e la sanzione disciplinare hanno presupposti diversi: l’azienda non deve trattarle come un unico automatismo.
Prima di una contestazione, è essenziale ricostruire fatti, comunicazioni e giustificazioni.
Busta paga e comporto: effetti da tenere separati
L’esito della visita fiscale può incidere sul trattamento economico, ma il cedolino deve seguire anche le regole contrattuali. Indennità INPS e retribuzione complessiva non coincidono.
La copertura previdenziale dipende dalla categoria del lavoratore e dalla sua posizione assicurativa. Il CCNL può prevedere integrazioni a carico dell’azienda, con criteri legati all’anzianità e alla durata dell’assenza.
Nell’elaborazione delle buste paga, è quindi utile distinguere le giornate indennizzabili, le integrazioni contrattuali e gli effetti dei provvedimenti ricevuti. Il calcolo del trattamento economico di malattia richiede questi passaggi prima di quantificare una trattenuta.
Anche il periodo di comporto segue regole proprie. Il certificato può concorrere al periodo di conservazione del posto, ma la durata e le modalità di conteggio dipendono dal contratto applicato.
Un’assenza certificata, per esempio, non interrompe automaticamente il conteggio del comporto. Allo stesso modo, una riduzione dell’indennità non trasforma da sola quei giorni in giornate lavorate.
Questa distinzione conta anche quando l’azienda affida le paghe in outsourcing. Chi segue l’amministrazione del personale deve trasmettere al servizio paghe informazioni complete, senza includere dati clinici non necessari.
Presenze, attestati, esiti dell’Istituto e calcolo contrattuale devono riferirsi allo stesso evento. Una comunicazione rimasta nella casella email del responsabile può produrre un cedolino non aggiornato.
Malattia all’estero: certificati e comunicazioni
Un evento insorto all’estero richiede attenzione al Paese che rilascia il certificato e alla destinazione dei documenti. Il semplice avviso all’azienda non completa gli adempimenti previdenziali.
Per un evento insorto in un Paese dell’Unione europea, il certificato va trasmesso all’INPS entro due giorni dal rilascio. Entro lo stesso termine, al datore di lavoro va inviato l’attestato privo della diagnosi.
Per i Paesi extra UE senza convenzioni applicabili, il certificato deve essere legalizzato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente.
È utile separare subito i documenti destinati all’Istituto da quelli per l’azienda. In questo modo, l’ufficio HR può registrare l’assenza senza acquisire informazioni sanitarie eccedenti.
Anche all’estero, il lavoratore deve comunicare un indirizzo preciso per consentire eventuali controlli. La gestione amministrativa dell’evento resta necessaria anche quando il lavoratore si trova fuori dall’Italia.
Novità 2026: cosa cambia nei controlli medici
Le fasce attuali derivano dal messaggio INPS n. 4640/2023, adottato dopo la sentenza TAR Lazio n. 16305/2023. Presentarle come una modifica introdotta nel gennaio 2026 sposterebbe in avanti una regola già applicata.
Una novità del 2026 riguarda i medici che possono svolgere le visite fiscali. L’articolo 1, comma 791, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, interviene sulla partecipazione dei medici specializzandi e dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale.
La disposizione riguarda quindi lo svolgimento dei controlli. Non introduce, da sola, un nuovo criterio generale di calcolo dell’indennità per tutti i dipendenti.
Per chi dirige un’impresa, tengo distinti questi piani: organizzazione del servizio ispettivo, fasce di reperibilità del lavoratore e trattamento economico. Una modifica al primo non comporta automaticamente cambiamenti agli altri due.
Domande frequenti sulla visita fiscale
Quali orari valgono per docenti e personale ATA?
Per docenti e personale ATA del settore pubblico valgono le fasce dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. L’obbligo di presenza vale per tutti i giorni coperti dal certificato, anche quando non ci sono lezioni o servizio programmato.
Il calendario scolastico, quindi, non sostituisce quello previsto per i controlli.
La visita fiscale coincide con quella del medico competente?
Sono accertamenti diversi. La visita fiscale verifica lo stato di malattia nell’ambito della disciplina delle assenze. Il medico competente si occupa invece della sorveglianza sanitaria e del giudizio di idoneità alla mansione.
Consiglio ai responsabili HR di mantenere separati anche i relativi flussi documentali, perché finalità, destinatari e informazioni necessarie sono differenti.
Punti chiave per una gestione aziendale corretta
La visita fiscale richiede una procedura condivisa: comunicazioni tempestive, domicilio aggiornato e corretta gestione degli esiti. L’irreperibilità va valutata senza anticipare conclusioni sulla malattia o applicare sanzioni automatiche.
Il mio consiglio è coordinare responsabili, amministrazione del personale e consulente del lavoro prima della chiusura delle paghe.
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