I permessi elettorali consentono ai dipendenti impegnati presso il seggio elettorale di assentarsi dal lavoro con un’assenza retribuita, pari alla normale retribuzione nelle giornate lavorative. Per quelle festive o non lavorative spettano invece una quota retributiva aggiuntiva oppure un riposo compensativo, secondo la disciplina applicabile.
Se gestisci un’azienda, devi quindi distinguere il calendario individuale del dipendente dalle giornate delle operazioni elettorali. Per impostare correttamente il trattamento, parto da tre elementi: incarico ricevuto, orario contrattuale e attestazione del seggio.
Aggiornato a ottobre 2026.
Punti chiave
- I dipendenti nominati presidente, vicepresidente, scrutatore, segretario o rappresentante presso un seggio hanno diritto all’assenza retribuita per le giornate delle operazioni elettorali.
- Nelle giornate lavorative spetta la normale retribuzione. Per quelle festive o non lavorative spetta una quota aggiuntiva oppure un riposo compensativo, in base alla disciplina applicabile e all’accordo tra le parti.
- Il calcolo dipende dall’orario individuale, dal CCNL e dalla retribuzione utile. Il divisore 26 si applica solo quando è previsto dal contratto.
- La nomina documenta l’incarico, mentre l’attestato del seggio certifica giorni e orari effettivi. L’azienda deve registrarli con causali dedicate, senza usare ferie, ROL o banca ore al loro posto.
Permessi elettorali: chi ha diritto all’assenza
Il diritto riguarda i lavoratori dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali. Comprende il presidente di seggio, il vicepresidente, lo scrutatore, il segretario di seggio e il rappresentante di lista o dei promotori dei referendum previsti dalla normativa.
La base è l’articolo 119 del DPR 361/1957, sostituito dall’articolo 11 della legge 53/1990. Il secondo comma considera i giorni di assenza giorni di attività lavorativa a tutti gli effetti.
Il testo coordinato pubblicato dal Senato riporta anche l’interpretazione autentica introdotta dalla legge 69/1992 per le giornate festive o non lavorative.
Il datore di lavoro non può subordinare l’assenza alle esigenze produttive né imporre la fruizione di giornate di riposo annuale già maturate. La comunicazione del dipendente permette di organizzare le sostituzioni, ma non trasforma il diritto in una concessione discrezionale.
Distinguo sempre questo istituto dall’assenza richiesta soltanto per andare a votare: l’incarico presso il seggio ha presupposti e trattamento propri. Anche la chiusura di una scuola utilizzata come sede elettorale costituisce una situazione diversa.
Retribuzione: giorni lavorativi e giornate non lavorative
La prima operazione consiste nel confrontare le date certificate con l’orario del singolo lavoratore. Il calendario generale dell’azienda può non bastare, soprattutto in presenza di turni.

Giorni lavorativi: spetta la normale retribuzione
Se le operazioni coincidono con una giornata lavorativa, il dipendente mantiene la normale retribuzione, come se fosse in servizio. L’azienda registra un’assenza giustificata per funzioni elettorali, senza intaccare il saldo annuale già maturato né quello dei ROL.
La tutela riguarda l’intera giornata, anche se l’impegno al seggio dura soltanto alcune ore. Il datore non può chiedere al dipendente di rientrare per completare le ore residue.
Per questo, considero scorretto trasformare automaticamente l’attestazione in un semplice permesso orario. Le ore indicate nel documento ricostruiscono la presenza, mentre il diritto si calcola sulla giornata.
Festivi e giorni non lavorativi: trattamento aggiuntivo
Per ciascuno dei giorni festivi o non lavorativi trascorsi al seggio spetta una quota di retribuzione aggiuntiva oppure un riposo compensativo.
La legge non attribuisce al dipendente una scelta unilaterale generale. Secondo la ricostruzione operativa di Eutekne, in assenza di disposizioni diverse le parti concordano la soluzione; se manca l’accordo, decide il datore.
Suggerisco di formalizzare il trattamento prima della chiusura delle paghe. Così, amministrazione e responsabile dei turni usano lo stesso calendario ed evitano di liquidare una quota già sostituita dal recupero.
Come calcolare la retribuzione aggiuntiva
Il riferimento frequente è 1/26 della retribuzione mensile utile, ma la formula vale solo se il CCNL prevede il divisore 26 e quella base è pertinente. Non si calcola sulla retribuzione giornaliera, perché così si dividerebbe due volte la base.
Il divisore da applicare dipende dal CCNL. Occorre individuare gli elementi retributivi utili: minimo, scatti, superminimo e indennità non entrano necessariamente in ogni calcolo nello stesso modo.
Per leggere la formula, indico con R la retribuzione mensile utile e con D il divisore applicabile.
| Giornate da liquidare | Con divisore 26 | Con diverso divisore contrattuale |
|---|---|---|
| Una giornata | R / 26 | R / D |
| Due giornate | R × 2 / 26 | R × 2 / D |
Con il divisore 26, due giornate corrispondono quindi a un tredicesimo della base mensile utile. Il risultato è una quota aggiuntiva rispetto alla normale retribuzione, non il pagamento delle singole ore trascorse al seggio.
Nell’elaborazione paghe per le aziende, la causale deve rendere riconoscibile questa differenza. Una generica voce di straordinario non descrive correttamente il trattamento elettorale.
Anche il costo del lavoro va letto su questa base: il numero delle ore certificate non basta per stimare quanto liquidare. Prima viene la qualificazione delle giornate, poi il calcolo.
Riposi compensativi e scrutinio dopo mezzanotte
Il recupero dipende dalle giornate effettivamente festive o non lavorative coinvolte. Eviterei quindi di assegnare automaticamente lo stesso numero di riposi a tutti i dipendenti nominati nello stesso seggio.
Settimana corta: quando spettano due giorni
Nello schema ordinario richiamato dalla CGIL, chi lavora dal lunedì al venerdì e partecipa alle operazioni sia sabato sia domenica matura due giornate di recupero. Con settimana lavorativa su sei giorni, il recupero riguarda normalmente la sola domenica.
Questa distinzione presuppone che sabato e domenica abbiano effettivamente quella qualificazione nel rapporto individuale. Per un turnista, oppure in presenza di una diversa distribuzione dell’orario, il conteggio può cambiare.
Il sabato non va quindi classificato soltanto guardando il calendario: contano orario individuale e disciplina applicabile. Inoltre, se viene riconosciuta la quota aggiuntiva prevista in alternativa, non si attribuisce automaticamente anche il medesimo recupero.
Scrutinio notturno: conta anche la giornata successiva
Se lo scrutinio prosegue oltre mezzanotte, anche la nuova giornata rientra nelle operazioni elettorali. Le ricostruzioni della giurisprudenza richiamano le sentenze della Cassazione 11830/2001 e 1431/2001 sul riconoscimento dell’intera giornata.
Di conseguenza, la conclusione nelle prime ore del martedì può coprire l’intero martedì lavorativo. Non si tratta di un recupero aggiuntivo: quella data è ancora una giornata dedicata alle funzioni elettorali.
I riposi compensativi devono quindi essere collocati distinguendoli dalle giornate ancora impegnate nelle operazioni. L’orario finale riportato nella documentazione del seggio diventa decisivo per ricostruire correttamente il calendario.
Documenti da consegnare prima e dopo il seggio
La documentazione permette all’azienda di organizzare l’assenza e giustificarne il trattamento. Il dossier del Ministero dell’Interno inquadra il diritto di assentarsi per la durata delle operazioni.

Prima delle operazioni: comunicazione e nomina
Il dipendente deve inviare al datore di lavoro una comunicazione preventiva, allegando copia della convocazione o della nomina. Informare l’azienda per tempo consente di predisporre coperture e sostituzioni senza mettere in discussione il diritto all’assenza.
Suggerisco di indicare l’incarico e le giornate inizialmente previste, lasciando distinta l’eventuale prosecuzione dello scrutinio. Il calendario definitivo dipenderà infatti dall’effettiva durata delle operazioni.
La richiesta non dovrebbe essere inserita nel normale flusso di approvazione delle ferie. È preferibile una causale dedicata, riconoscibile anche da chi successivamente elaborerà il cedolino.
Dopo le operazioni: attestato di presenza
Al termine serve la documentazione di presenza del seggio, con i giorni di partecipazione e l’orario di conclusione delle operazioni. Deve riportare la firma del presidente e il timbro della sezione.
Quando il lavoratore interessato è il presidente, la firma è apposta dal vicepresidente. Convocazione e attestato svolgono quindi funzioni differenti: la prima documenta l’incarico, il secondo certifica la partecipazione effettiva.
Conservare entrambi permette di ricostruire anche gli scostamenti rispetto alle date inizialmente comunicate. Per l’amministrazione del personale, questa distinzione evita che la previsione iniziale venga trattata come presenza definitiva.
Obblighi aziendali e registrazione nel cedolino
Per una corretta gestione del personale nelle PMI, collego sempre documentazione, presenze e trattamento economico. Sono passaggi distinti, ma devono descrivere lo stesso evento.
Prima della chiusura mensile, la sequenza operativa è questa:
- Associa ogni data certificata all’orario individuale, distinguendo giornate lavorative, festive e non lavorative.
- Registra il permesso elettorale e l’eventuale prosecuzione oltre mezzanotte con causali riconoscibili.
- Documenta la scelta tra quota aggiuntiva e riposo, indicando le date degli eventuali recuperi.
Ferie, ROL e banca ore non sono causali equivalenti. Utilizzarli al posto del permesso o del riposo elettorale può alterare i saldi e rendere meno comprensibile il cedolino.
Un recupero elettorale deve restare identificabile: data e causale consentono di distinguerlo dal riposo annuale maturato, dai ROL e dagli altri riposi.
Questo principio vale anche nel payroll outsourcing. Affidare all’esterno l’elaborazione delle buste paga non elimina il compito aziendale di trasmettere nomine, attestazioni e calendario individuale completi.
La consulenza contrattuale individua le regole applicabili; quella retributiva ne traduce gli effetti nel cedolino. Senza questa coerenza, anche un calcolo aritmeticamente corretto può partire da una classificazione sbagliata.
Una sostituzione organizzata per coprire l’assenza resta inoltre separata dal diritto del lavoratore nominato. La necessità di garantire il servizio non autorizza a chiedergli prestazioni nelle giornate coperte dalle operazioni elettorali.
Domande frequenti sui casi particolari
Con la cassa integrazione spettano quota aggiuntiva e recupero?
Per le giornate interessate dalla sospensione in cassa integrazione, la Cassazione 29744/2018 ha escluso retribuzione aggiuntiva e riposo compensativo, secondo la ricostruzione pubblicata dal Sole 24 Ore.
Il punto è la sospensione del rapporto nel periodo interessato. Non estenderei quindi automaticamente questa conclusione a ogni dipendente di un’azienda che utilizza la CIG: occorre distinguere le giornate sospese da quelle lavorative.
L’incarico al seggio e la documentazione della presenza restano elementi rilevanti, ma non producono da soli lo stesso trattamento previsto per una giornata ordinariamente lavorata. La qualificazione della giornata precede sempre il calcolo.
Le ore al seggio generano maggiorazioni festive o straordinari?
L’attività elettorale non va trasformata automaticamente in straordinario, lavoro notturno o lavoro festivo prestato per l’azienda. Il trattamento deriva dalle regole specifiche dei permessi elettorali.
Per questo non applicherei alle ore certificate le percentuali normalmente utilizzate per i turni aziendali. Inoltre, le regole del lavoro festivo non sostituiscono quelle sulla quota aggiuntiva o sul recupero elettorale.
Se nello stesso mese il dipendente svolge anche prestazioni festive per l’azienda, le due fattispecie devono restare separate nelle presenze e nel cedolino, ciascuna con il proprio trattamento.
Una gestione coerente tra presenze e cedolino
Il controllo decisivo riguarda la qualificazione di ciascuna giornata. Da questa dipendono retribuzione ordinaria, quota aggiuntiva e riposo, senza intaccare ferie o ROL.
Consiglio di raccogliere subito nomina e attestato, concordando il trattamento delle giornate non lavorative prima della chiusura paghe. Presenze e cedolino potranno così seguire lo stesso calendario.
Richiedi una consulenza allo Studio Trotta per valutare l’inquadramento dei permessi e il collegamento con le paghe. La sede è a Roma; la consulenza del lavoro può svolgersi online per aziende in tutta Italia, quando compatibile con il servizio.